La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23852/2025, ha rigettato il ricorso di una società di gestione crediti, confermando che in una cessione in blocco, l'onere della prova sull'inclusione di un credito specifico nel perimetro della cessione grava sul cessionario. La mera pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità del diritto, specialmente se il debitore contesta l'esistenza del contratto o l'appartenenza del credito all'operazione. La Corte ha ribadito che spetta a chi agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare, fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
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