Una società proponeva opposizione a precetto per un debito derivante da un mutuo fondiario, sollevando questioni sulla titolarità del credito, sulla natura del titolo esecutivo dopo una rinegoziazione e chiedendo la sospensione per la pendenza di una causa su un controcredito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili i motivi relativi alla titolarità del credito e alla novazione, in quanto volti a un riesame del merito già deciso nei gradi precedenti. Ha inoltre escluso la sospensione, poiché il controcredito apparteneva a un soggetto terzo, e ha negato la sussistenza di vizi procedurali. La decisione conferma che l'opposizione a precetto in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto.
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