Un'agenzia immobiliare ha citato in giudizio una cliente per il pagamento di una penale, prevista dalla clausola penale mediazione, a seguito del rifiuto di un'offerta d'acquisto conforme all'incarico. La Corte d'Appello ha dichiarato la clausola abusiva, poiché creava un grave squilibrio, garantendo all'agente l'intera provvigione anche senza la conclusione dell'affare. La Corte di Cassazione ha confermato tale principio, specificando che tali clausole sono nulle se non commisurate all'attività effettivamente svolta. Ha tuttavia cassato la sentenza d'appello per un vizio procedurale di "omessa pronuncia", non avendo il giudice deciso sulla richiesta di restituzione delle spese legali avanzata dall'agenzia.
Continua »