La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32525/2024, ha chiarito i limiti al mantenimento del trattamento economico dei dipendenti pubblici in caso di trasferimento d'azienda. Un lavoratore del settore sanitario, trasferito da un'azienda ospedaliera a una ASL, si è visto negare la prosecuzione di un compenso legato all'attività trasfusionale. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che nel pubblico impiego la retribuzione è determinata esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Prassi aziendali o atti amministrativi del precedente datore non sono sufficienti a fondare un diritto quesito, neanche in applicazione dell'art. 2112 c.c., che non può creare diritti ex novo ma solo garantire quelli già validamente costituiti.
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