Una società appaltatrice, condannata in primo grado per vizi in un contratto d'appalto, si vedeva dichiarare inammissibile l'appello per genericità. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, chiarendo il principio di specificità del motivo d'appello. La Suprema Corte ha stabilito che, a fronte di una sentenza di primo grado poco motivata e che si limita a recepire una consulenza tecnica, l'appellante non è tenuto a una critica eccessivamente dettagliata. È sufficiente riproporre le proprie ragioni in modo da investire il giudice d'appello della questione controversa, rispettando la natura del gravame come revisione della decisione precedente.
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