La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34868/2024, ha stabilito che nella cessione di crediti in blocco, la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito da parte del cessionario. Tale pubblicazione ha solo un valore indiziario, e spetta sempre al cessionario l'onere di provare, con ulteriori elementi, che lo specifico credito contestato era effettivamente incluso nell'operazione di cessione. La Corte ha quindi annullato la decisione di merito che aveva esonerato la società cessionaria da tale prova.
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