Permessi per diritto allo studio: il tempo di viaggio va calcolato?
I permessi per diritto allo studio rappresentano una conquista fondamentale per i lavoratori che desiderano investire nella propria formazione. Tuttavia, la loro applicazione pratica può generare dubbi, specialmente quando il corso prescelto si tiene in una città diversa da quella di lavoro. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale: il tempo di viaggio deve essere considerato parte del permesso se la scelta della sede del corso è obbligata e non dettata da mera comodità personale.
La vicenda: un corso di specializzazione a un’altra città
Il caso ha origine dalla richiesta di due dipendenti di un ente pubblico, con sede di lavoro a Milano. Le lavoratrici si erano iscritte a un corso di specializzazione post-universitario che si teneva esclusivamente presso l’Università di Bologna. Di conseguenza, avevano richiesto al loro datore di lavoro i permessi retribuiti previsti dal contratto collettivo per frequentare le lezioni.
L’Ente, però, ha respinto la richiesta. La motivazione era che la distanza tra Milano e Bologna, e il conseguente tempo di viaggio, rendeva la frequenza del corso incompatibile con lo svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa nella stessa giornata, nonostante la flessibilità oraria prevista da accordi interni.
La posizione del datore di lavoro
Secondo l’Ente, i permessi per diritto allo studio avrebbero dovuto coprire unicamente le ore di lezione. Il tempo necessario per gli spostamenti, invece, doveva essere gestito dalle lavoratrici attraverso gli strumenti di flessibilità oraria. A suo avviso, concedere un esonero totale dal lavoro, comprensivo del viaggio, sarebbe stato eccessivo e non previsto dalla normativa contrattuale. L’Ente sosteneva che il tempo di viaggio fosse irragionevolmente superiore al tempo di frequenza delle lezioni, rendendo la richiesta illegittima.
Il principio di effettività del diritto allo studio
La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei giudici precedenti, ha seguito un ragionamento basato sul principio di effettività. Il diritto allo studio non può essere un diritto puramente teorico, ma deve poter essere esercitato concretamente. Nel caso specifico, le lavoratrici non avevano alternative: l’unico corso di specializzazione di quel tipo era a Bologna. La scelta non derivava da un ‘agio personalistico’, ma da una necessità oggettiva.
Di conseguenza, il tempo di viaggio non è più un elemento accessorio o una scelta personale, ma diventa una componente indispensabile per l’esercizio del diritto stesso. Negare i permessi anche per il tempo di viaggio avrebbe significato, di fatto, impedire alle lavoratrici di frequentare il corso, vanificando il loro diritto alla formazione.
Le motivazioni: i limiti del ricorso e i permessi per diritto allo studio
La Corte ha dichiarato il ricorso dell’Ente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si basa su un aspetto procedurale fondamentale. L’Ente chiedeva alla Cassazione di rivalutare i fatti: la congruità del tempo di viaggio, la compatibilità con l’orario flessibile, la necessità di scegliere Bologna. Tuttavia, la valutazione dei fatti è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione può intervenire solo per violazioni di legge, non per riesaminare come i fatti sono stati accertati. Poiché i giudici di merito avevano già concluso che il viaggio era necessario e che la richiesta era legittima, la loro decisione non poteva essere messa in discussione.
Le conclusioni: la vittoria delle lavoratrici e le conseguenze
L’esito finale è la vittoria completa delle lavoratrici. Il ricorso dell’Ente è stato respinto e quest’ultimo è stato condannato a pagare le spese legali. Questa sentenza stabilisce un principio importante: quando un lavoratore è costretto a spostarsi per frequentare un corso di formazione non disponibile altrove, il tempo di viaggio è funzionale all’esercizio del diritto allo studio e deve essere ragionevolmente incluso nei permessi. Il diritto alla formazione non può essere ostacolato da impedimenti logistici che non dipendono dalla volontà del lavoratore.
Il tempo di viaggio per frequentare un corso di studi è sempre compreso nei permessi?
Non automaticamente. In questo caso è stato incluso perché il corso era disponibile solo in quella città lontana, rendendo il viaggio una necessità oggettiva e non una scelta di comodo della lavoratrice.
Cosa significa che il ricorso dell’Ente è stato dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione, ma ha respinto il ricorso perché contestava la valutazione dei fatti, un compito che spetta ai giudici dei gradi precedenti e non alla Cassazione.
Chi ha pagato le spese legali in questo caso?
L’Ente datore di lavoro, in quanto parte che ha perso la causa, è stato condannato a pagare le spese legali sostenute dalle due lavoratrici per difendersi.