Licenziamento e superamento del periodo di comporto: la guida
Nel contesto delle relazioni lavorative, la gestione delle assenze per malattia è un tema delicato. Il periodo di comporto rappresenta il limite massimo di conservazione del posto di lavoro, oltre il quale il datore di lavoro può legittimamente recedere dal contratto. Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha analizzato profondamente i criteri di computo di queste assenze, specialmente quando si intrecciano infortuni sul lavoro e patologie successive.
I fatti del caso
Un lavoratore, assunto come macchinista, subiva un infortunio nel dicembre 2022 scivolando sul ghiaccio durante il turno di lavoro. Tale evento causava la rottura del tendine quadricipitale del ginocchio sinistro, con conseguente lungo periodo di inabilità temporanea certificata dall’INAIL. Dopo un primo rientro, il lavoratore si assentava nuovamente per una ricaduta e per successivi interventi chirurgici alla colonna vertebrale e al ginocchio destro.
La società datrice di lavoro, calcolando un totale di 250 giorni di assenza nell’arco di 24 mesi, procedeva al licenziamento per superamento del limite previsto dal CCNL di categoria (245 giorni). Il lavoratore impugnava il licenziamento sostenendo che i periodi di ricovero ospedaliero e le assenze per gli interventi successivi non dovessero essere computati, in quanto derivanti dall’infortunio iniziale o comunque da tutelare in modo differenziato.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento. L’organo giurisdizionale ha basato la propria decisione sulle risultanze di una Consulenza Tecnica d’Ufficio (C.T.U.) medico-legale. L’indagine ha dimostrato che non vi era alcun nesso causale tra l’infortunio al ginocchio sinistro del 2022 e le patologie alla schiena o al ginocchio destro trattate successivamente.
Inoltre, il giudice ha chiarito che, ai sensi del CCNL applicabile, il ricovero ospedaliero non costituisce di per sé una causa di esclusione dal calcolo del comporto, a meno che non sia esplicitamente previsto dal contratto collettivo o che la malattia non sia classificata come “particolarmente grave” secondo i rigidi parametri della circolare INPS.
le motivazioni
Le motivazioni della sentenza risiedono principalmente nell’assenza di prova del nesso eziologico tra l’evento lavorativo e le assenze contestate. Il perito d’ufficio ha evidenziato come la stenosi cervicale e la lesione al ginocchio destro fossero patologie degenerative o recidive di eventi precedenti al 2022, e non conseguenze dell’infortunio occorso in servizio.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la concessione di un’aspettativa non retribuita, avvenuta poco prima del licenziamento, non costituisce una rinuncia tacita del datore di lavoro al diritto di recedere. Al contrario, tale concessione era stata richiesta dal lavoratore proprio con la consapevolezza di aver quasi esaurito i giorni di comporto disponibili. Non essendovi stati comportamenti datoriali idonei a ingenerare un affidamento sulla stabilità del rapporto (come una riammissione effettiva in servizio), il diritto al licenziamento è rimasto integro.
le conclusioni
Le conclusioni tratte dal Tribunale stabiliscono che il conteggio operato dall’azienda è corretto. Poiché il lavoratore ha totalizzato 250 giorni di malattia, superando la soglia contrattuale di 245 giorni, il presupposto per il licenziamento è pienamente sussistente. La sentenza ribadisce che il periodo di comporto serve a bilanciare l’interesse del lavoratore alla salute con l’esigenza organizzativa del datore di lavoro, il quale non può essere obbligato a sopportare assenze a tempo indefinito se non strettamente riconducibili a responsabilità civili proprie o a clausole contrattuali di salvaguardia specifiche.
Il ricovero ospedaliero interrompe sempre il periodo di comporto?
No, il ricovero ospedaliero viene computato nel periodo di comporto come una normale malattia, a meno che il Contratto Collettivo Nazionale non preveda espressamente una specifica esclusione per le assenze ospedaliere.
Cosa succede se il licenziamento avviene dopo un periodo di aspettativa?
Il licenziamento è legittimo se il periodo di comporto è scaduto prima o durante l’aspettativa, purché il datore di lavoro non abbia compiuto atti che dimostrino una chiara volontà di rinunciare al licenziamento, come la riammissione in servizio.
Come si collegano le nuove patologie a un vecchio infortunio sul lavoro?
È necessario dimostrare un nesso eziologico diretto tra l’infortunio iniziale e le nuove patologie. Se una perizia medica stabilisce che le nuove assenze derivano da problemi degenerativi o preesistenti, esse vengono conteggiate come malattia comune.