Lodo Arbitrale: Ora ha Piena Efficacia di Sentenza senza Deposito
Un recente intervento della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale sull’efficacia del lodo arbitrale, equiparandolo in tutto e per tutto a una sentenza giudiziaria sin dal momento della sua emissione. Questa ordinanza stabilisce che un lodo è opponibile al fallimento di una delle parti anche senza essere stato depositato presso la cancelleria del Tribunale, purché emesso prima della dichiarazione di fallimento. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Una società creditrice aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una S.r.l. in liquidazione. La sua richiesta di ammissione di un credito di oltre 770.000 euro, basata su un lodo arbitrale del 27 novembre 2014, era stata respinta dal Giudice Delegato.
Il Tribunale, confermando la decisione del Giudice Delegato, aveva sostenuto che il lodo arbitrale, pur essendo un titolo di credito, era privo di “data certa” opponibile alla procedura fallimentare. Secondo il giudice di primo grado, gli arbitri non sono pubblici ufficiali e la semplice sottoscrizione del lodo non è sufficiente a certificarne la data. Tale certezza si sarebbe potuta ottenere solo con il deposito del lodo in cancelleria per l’exequatur, un evento verificatosi, in questo caso, solo dopo la dichiarazione di fallimento della società debitrice.
L’Evoluzione Giurisprudenziale del Lodo Arbitrale
La società creditrice ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l’interpretazione del Tribunale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cogliendo l’occasione per ripercorrere l’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’istituto dell’arbitrato rituale.
In passato, il lodo arbitrale era considerato un atto di natura meramente privata, una sorta di contratto. Solo con il decreto di esecutività del giudice (exequatur) acquisiva la forza di una sentenza. Tuttavia, le riforme legislative, in particolare quelle del 1994 e del 2006, hanno progressivamente “giurisdizionalizzato” l’arbitrato, trasformando il lodo in un provvedimento con natura e funzioni sostitutive della giurisdizione statale.
L’Impatto dell’Art. 824 bis c.p.c. sul Lodo Arbitrale
Il punto di svolta è rappresentato dall’introduzione dell’art. 824 bis del codice di procedura civile, il quale stabilisce che “il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”.
Questa norma, secondo la Cassazione, ha completato il percorso di equiparazione del lodo alla sentenza. Il lodo non è più un atto a duplice natura (privata prima, pubblica dopo), ma nasce già con gli effetti di una pronuncia giurisdizionale. Di conseguenza, esiste e produce i suoi effetti, inclusa la “data certa”, dal momento in cui viene apposta l’ultima firma da parte degli arbitri.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha affermato che la concezione del lodo come atto meramente privato è ormai superata. Le riforme hanno attribuito all’arbitrato rituale una natura giurisdizionale, rendendo il lodo un provvedimento assimilabile in tutto e per tutto a una sentenza. Questo significa che il lodo è ontologicamente dotato di data certa sin dalla sua origine, ovvero dalla sua sottoscrizione.
Non è quindi necessario il deposito in cancelleria per conferirgli tale caratteristica. Il deposito serve solo a fini esecutivi (ottenere l’exequatur), ma l’efficacia sostanziale del lodo, la sua esistenza giuridica e la sua data sono fissate al momento della firma degli arbitri.
Nel caso specifico, il lodo era stato emesso il 27.11.2014, mentre il fallimento era stato dichiarato il 14.01.2016. Al momento della dichiarazione di fallimento, era già decorso il termine annuale per l’impugnazione del lodo, che aveva quindi acquisito l’efficacia di cosa giudicata. Pertanto, era pienamente opponibile alla procedura fallimentare.
Conclusioni
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il lodo arbitrale rituale, in quanto pienamente assimilabile ad una sentenza giurisdizionale sin dall’ultima sottoscrizione, a norma dell’art. 824 bis c.p.c., è come tale opponibile alla procedura fallimentare dalla suddetta data, nella quale il provvedimento viene a esistenza e comincia a produrre i suoi effetti”.
Questa ordinanza consolida la natura giurisdizionale dell’arbitrato, offrendo maggiori certezze ai creditori che si affidano a questa forma di risoluzione delle controversie. Un lodo arbitrale definitivo, emesso prima di una dichiarazione di fallimento, costituisce un titolo valido per l’insinuazione al passivo, indipendentemente dal suo successivo deposito in tribunale.
A partire da quale momento un lodo arbitrale produce gli effetti di una sentenza?
Secondo la Corte di Cassazione, in base all’art. 824 bis c.p.c., il lodo arbitrale produce gli effetti di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria fin dalla data della sua ultima sottoscrizione da parte degli arbitri.
Il deposito del lodo arbitrale in cancelleria è necessario per attribuirgli data certa?
No. La Corte ha chiarito che il lodo è “ontologicamente dotato di data certa” sin dal momento della sua ultima sottoscrizione. Il deposito in cancelleria è richiesto solo per ottenere l’esecutività del lodo (exequatur), ma non per certificarne la data di esistenza.
Un lodo arbitrale emesso prima della dichiarazione di fallimento è opponibile alla procedura fallimentare?
Sì. Se il lodo è stato sottoscritto prima della dichiarazione di fallimento, ha una data certa opponibile alla procedura. Se, inoltre, sono decorsi i termini per l’impugnazione, esso acquisisce l’efficacia di cosa giudicata e il credito che ne deriva può essere ammesso al passivo fallimentare.