Leasing traslativo: la restituzione dei canoni dopo il fallimento
Il leasing traslativo rappresenta una delle fattispecie più dibattute nel diritto commerciale, specialmente quando si incrocia con le procedure concorsuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sull’applicazione temporale delle norme in caso di risoluzione contrattuale avvenuta prima del fallimento dell’utilizzatore.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla richiesta di una curatela fallimentare volta a ottenere la restituzione dei canoni versati da una società, poi fallita, a un istituto di leasing. Il contratto, avente natura di leasing traslativo, era stato risolto per inadempimento nel gennaio 2009, pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento. Mentre il Tribunale aveva accolto la domanda applicando l’art. 1526 c.c., la Corte d’Appello aveva ribaltato il verdetto, applicando retroattivamente la Legge n. 124/2017, che permette al concedente di trattenere i canoni riscossi.
La decisione della Cassazione sul leasing traslativo
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del fallimento, ribadendo un principio fondamentale: la Legge 124/2017 è una norma innovativa e non ha effetti retroattivi. Pertanto, per tutti i contratti risolti prima del 29 agosto 2017, resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo. In quest’ultimo caso, la disciplina di riferimento rimane l’art. 1526 c.c., applicato per analogia, che impone la restituzione delle rate riscosse, salvo il diritto del concedente a un equo compenso per l’uso della cosa.
Il ruolo dell’equità e della penale
Il giudice ha il potere-dovere di ridurre la penale contrattuale se questa appare eccessiva. L’obiettivo è contemperare l’interesse del concedente a non subire danni con quello dell’utilizzatore a non perdere integralmente quanto versato, considerando il valore di mercato del bene al momento della restituzione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di irretroattività della legge. La disciplina introdotta nel 2017 ha colmato una lacuna normativa, ma non può disciplinare ex post rapporti già esauriti o risolti sotto il vigore della normativa precedente. Inoltre, l’art. 72-quater della Legge Fallimentare è stato ritenuto inapplicabile poiché norma eccezionale di natura endoconcorsuale, che presuppone un contratto ancora pendente al momento del fallimento, circostanza non sussistente nel caso di specie dove la risoluzione era antecedente.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione confermano che, in caso di leasing traslativo risolto ante-2017, il concedente non può trattenere indiscriminatamente tutti i canoni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, imponendo al giudice di merito di ricalcolare le spettanze delle parti applicando l’art. 1526 c.c. Questa decisione tutela la massa dei creditori del fallimento, impedendo che il patrimonio della società fallita venga depauperato oltre misura a vantaggio del solo istituto finanziario.
Quale norma si applica al leasing traslativo risolto prima del 2017?
Si applica l’art. 1526 c.c. per analogia, che prevede la restituzione dei canoni pagati dall’utilizzatore, salvo un equo compenso per l’uso del bene.
La Legge 124/2017 è retroattiva per i contratti di leasing?
No, la Cassazione ha chiarito che la nuova disciplina non si applica alle risoluzioni contrattuali i cui presupposti si sono verificati prima della sua entrata in vigore.
Cosa può trattenere la società di leasing in caso di risoluzione?
La società ha diritto a un equo compenso per l’utilizzo del bene e al risarcimento del danno, ma deve restituire le rate che eccedono tale valore.