Indumenti di Lavoro: La Divisa è un DPI? La Cassazione Chiarisce Obblighi e Risarcimenti
Gli indumenti di lavoro forniti ai dipendenti sono semplici divise o veri e propri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo tema, stabilendo importanti principi sull’obbligo del datore di lavoro di provvedere al loro lavaggio e mantenimento. La decisione analizza il caso di addetti alle pulizie in un grande aeroporto, confermando il loro diritto al risarcimento per il mancato lavaggio delle divise da parte dell’azienda.
I Fatti del Caso
Un gruppo di lavoratori, dipendenti di una società che gestiva i servizi di pulizia in un importante aeroporto del nord Italia, ha citato in giudizio l’azienda. La richiesta era chiara: ottenere il riconoscimento dell’obbligo contrattuale del datore di lavoro di provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro forniti e, di conseguenza, il risarcimento del danno subito per aver dovuto farsene carico personalmente.
La Decisione dei Giudici di Merito
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno dato ragione ai lavoratori. I giudici hanno stabilito che l’azienda era inadempiente rispetto all’obbligo di lavare le divise. Hanno quindi condannato la società a risarcire ciascun dipendente con una somma calcolata in via equitativa, pari a un’ora di lavoro straordinario diurno a settimana, a partire dalla data di assunzione fino alla cessazione del rapporto di lavoro o alla data della sentenza.
I motivi del ricorso in Cassazione e la nozione di indumenti di lavoro
L’azienda ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su diversi motivi. Principalmente, sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel qualificare gli indumenti di lavoro forniti come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Secondo la società, le divise erano semplici capi di abbigliamento ordinari, privi di caratteristiche tecniche specifiche per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi alla pulizia di bagni e saloni dell’aeroporto. Inoltre, l’azienda contestava il metodo di quantificazione del danno, ritenendolo erroneamente rapportato alla retribuzione oraria invece che al costo effettivo del lavaggio.
La nozione estesa di DPI
La Corte di Cassazione ha respinto i motivi principali del ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello. Il punto centrale della motivazione risiede nell’interpretazione della nozione di DPI. I giudici supremi hanno ribadito un principio consolidato: la definizione legale di DPI non si limita alle attrezzature specificamente create e certificate per la protezione da rischi specifici. Al contrario, essa deve essere intesa in senso ampio, includendo ‘qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore’. Questo principio si fonda sull’obbligo generale di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile.
La quantificazione del danno
Anche la critica relativa alla quantificazione del danno è stata respinta. La Corte ha affermato che la valutazione equitativa del danno, compiuta dai giudici di merito, è insindacabile in sede di Cassazione se non per vizi di motivazione gravi, come una totale assenza di giustificazione o una palese contraddittorietà. In questo caso, la scelta di parametrare il risarcimento a un’ora di straordinario settimanale è stata ritenuta una valutazione di merito congrua e non contestabile.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi presentati dalla società. La motivazione cardine si basa sulla giurisprudenza di legittimità (richiamando, tra le altre, Cass. n. 16749/2019), secondo cui la nozione di DPI è ampia. Non conta che un indumento sia stato specificamente commercializzato come DPI con apposite certificazioni; ciò che rileva è la sua funzione concreta di ‘barriera protettiva’. Se una divisa, nel contesto dell’attività svolta (in questo caso, pulizie in ambienti pubblici con uso di detergenti), serve a proteggere il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza, allora rientra nella categoria dei DPI.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili altri motivi del ricorso, come l’omesso esame di fatti decisivi, poiché tali fatti erano già stati valutati dalla Corte territoriale. Ha infine rigettato le censure relative alla quantificazione del danno, spiegando che la determinazione equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere rivista in Cassazione solo in caso di illogicità manifesta, qui non riscontrata. L’uso di un criterio basato sulla retribuzione oraria è stato considerato legittimo e implicitamente motivato dal rigetto delle eccezioni della società.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro. Per le aziende, le implicazioni sono significative: l’obbligo di manutenzione, e quindi anche di lavaggio, degli indumenti di lavoro non dipende dalla loro classificazione formale come DPI, ma dalla loro funzione protettiva effettiva. I datori di lavoro devono quindi valutare attentamente se le divise fornite ai dipendenti, in relazione ai rischi specifici della mansione, costituiscano una barriera necessaria per tutelarne la salute. In caso affermativo, l’onere della loro pulizia e mantenimento ricade interamente sull’azienda, e un eventuale inadempimento può portare a condanne al risarcimento del danno in favore dei lavoratori.
Una semplice divisa da lavoro può essere considerata un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la nozione legale di DPI non è limitata ad attrezzature specificamente certificate, ma si estende a qualsiasi indumento o accessorio che in concreto costituisca una barriera protettiva contro i rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore.
Se gli indumenti di lavoro sono considerati DPI, chi deve pagare per il loro lavaggio?
Il datore di lavoro. Se gli indumenti hanno una funzione protettiva e sono quindi qualificabili come DPI, il loro mantenimento, inclusa la pulizia, rientra nell’obbligo di sicurezza a carico dell’azienda, come previsto dall’art. 2087 del codice civile e dalla normativa specifica in materia.
Come viene calcolato il risarcimento per il mancato lavaggio delle divise da parte del datore di lavoro?
Quando il danno non può essere calcolato con precisione, il giudice può determinarlo in via equitativa. Nel caso specifico, il risarcimento è stato quantificato in una somma pari a un’ora di lavoro straordinario diurno a settimana per ogni dipendente, ritenuto un criterio adeguato a compensare il tempo e i costi sostenuti dal lavoratore.