Indennità chilometrica: quando il CCNL privato si applica ai dipendenti pubblici
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23716 del 2024, offre chiarimenti cruciali sulla possibilità di applicare un contratto collettivo del settore privato a dipendenti di un ente pubblico, in particolare per il riconoscimento di una indennità chilometrica. La Suprema Corte ha confermato il diritto di un operaio forestale a ricevere tale indennità, basandosi su una specifica legge regionale e sulla scelta espressa dal lavoratore, respingendo le argomentazioni dell’ente datore di lavoro.
I Fatti di Causa: la richiesta del rimborso spese
Un lavoratore, addetto alla sistemazione idraulico-forestale e agraria per conto di un’Agenzia Regionale, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto al pagamento dell’indennità chilometrica. Tale indennità era finalizzata a rimborsare i chilometri percorsi per raggiungere i luoghi di lavoro dal proprio comune di residenza e per il successivo rientro. La richiesta si basava sull’articolo 23 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (C.I.R.L.), applicabile in virtù del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore privato.
I giudici di primo e secondo grado avevano accolto la domanda del lavoratore, condannando l’Agenzia al pagamento di oltre 12.000 euro, oltre interessi. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, basando la propria difesa su quattro motivi principali, tra cui la prescrizione del diritto e l’inapplicabilità del CCNL privatistico.
L’opposizione dell’Ente e la questione della prescrizione
L’Agenzia sosteneva che il diritto del lavoratore si fosse estinto per prescrizione quinquennale. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ritenuto valida una lettera interruttiva della prescrizione prodotta dal lavoratore, sebbene tardivamente. La Cassazione ha confermato questa linea, chiarendo che l’interruzione della prescrizione costituisce un’eccezione ‘in senso lato’. Ciò significa che il giudice può rilevarla d’ufficio sulla base delle prove acquisite, superando le preclusioni tipiche del rito del lavoro, grazie ai poteri istruttori previsti dall’art. 421 c.p.c.
Il cuore della controversia: quale contratto si applica all’indennità chilometrica?
Il motivo centrale del ricorso dell’Agenzia riguardava la presunta errata applicazione del CCNL del settore idraulico-forestale. Secondo l’ente, data la sua natura pubblicistica, avrebbe dovuto trovare applicazione il CCNL degli Enti Locali, che non prevede l’indennità chilometrica richiesta. Inoltre, l’Agenzia invocava una norma nazionale (art. 6, comma 12, d.l. n. 78 del 2010) che avrebbe abrogato simili indennità per il personale contrattualizzato del pubblico impiego.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia, fornendo motivazioni dettagliate su ciascun punto controverso.
La Corte ha innanzitutto ribadito che, storicamente e normativamente, il settore dei lavori idraulico-forestali svolti per conto delle pubbliche amministrazioni è stato spesso regolato dalla contrattazione collettiva privatistica. Una specifica legge regionale, istitutiva dell’Agenzia, prevedeva espressamente la possibilità per il personale trasferito dalla Regione di optare per l’inquadramento nel CCNL di diritto privato.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva accertato, con una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che il lavoratore aveva effettivamente esercitato questa opzione. Tale scelta ha reso pienamente applicabile il CCNL privato e, di conseguenza, il trattamento economico in esso previsto, inclusa l’indennità chilometrica.
La Cassazione ha inoltre smontato l’argomento basato sulla norma nazionale (d.l. n. 78/2010), osservando che tali disposizioni non si applicano in via diretta alle Regioni, ma costituiscono principi per il coordinamento della finanza pubblica. L’ente non aveva, peraltro, mai sollevato specificamente tale questione nei gradi di merito.
Conclusioni
L’ordinanza in commento stabilisce un principio di notevole importanza: la natura pubblica di un ente non preclude a priori l’applicazione di un contratto collettivo del settore privato, qualora una legge (in questo caso regionale) lo consenta e il lavoratore abbia esercitato una specifica opzione in tal senso. Il diritto all’indennità chilometrica, se previsto da tale contratto, deve essere riconosciuto. Questa decisione rafforza la tutela dei lavoratori in settori ‘ibridi’, dove il rapporto di lavoro con un ente pubblico è disciplinato da norme privatistiche, e chiarisce i limiti del potere del giudice nel valutare prove documentali decisive, anche se prodotte tardivamente.
Un lavoratore di un ente pubblico può avere diritto a un’indennità prevista da un contratto collettivo del settore privato?
Sì, secondo la Corte è possibile. Se una legge specifica, come una legge regionale, lo prevede e il lavoratore ha esercitato l’opzione per l’applicazione del CCNL privato, questo diventa il contratto di riferimento per il rapporto di lavoro, inclusi gli aspetti economici come le indennità.
È possibile produrre un documento in ritardo nel processo del lavoro per interrompere la prescrizione?
Sì, la Corte ha confermato che l’eccezione di interruzione della prescrizione è un’eccezione ‘in senso lato’. Questo significa che il giudice può prenderla in considerazione anche d’ufficio, basandosi su documenti presenti nel fascicolo, anche se prodotti tardivamente, in virtù dei suoi poteri istruttori.
L’indennità chilometrica per i dipendenti pubblici è stata abolita in modo generalizzato?
No, la sentenza chiarisce che la normativa nazionale invocata dall’ente (d.l. n. 78 del 2010) non si applica direttamente alle Regioni e ai loro enti. Inoltre, nel caso specifico, prevale la disciplina speciale del CCNL privato, scelto dal lavoratore sulla base di una legge regionale, che prevedeva espressamente tale indennità.