Un acquirente (una società) ha citato in giudizio un venditore (un'altra società) per la risoluzione di un contratto di compravendita di una pala meccanica, lamentando la mancata consegna e chiedendo la restituzione del prezzo. Il venditore ha eccepito la simulazione del contratto, indicando una terza società come vera venditrice, e ha sostenuto che l'acquirente non aveva pagato il saldo del prezzo. La Corte di Cassazione ha confermato che l'acquirente non aveva diritto alla consegna prima del saldo, poiché il contratto prevedeva il pagamento anticipato. La sentenza ha quindi respinto la domanda di risoluzione dell'acquirente e ha condannato quest'ultimo al pagamento del saldo dovuto, riconoscendo la legittimità dell'eccezione di inadempimento sollevata dal venditore. Ha però accolto un motivo riguardante le spese legali del socio illimitatamente responsabile, chiarendo la sua responsabilità sussidiaria.
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