I proprietari di un immobile hanno chiesto la riduzione in pristino del fabbricato confinante, costruito a distanza inferiore a quella stabilita dai regolamenti locali. L'azione giudiziaria originaria non ha però coinvolto tutte le comproprietarie dell'edificio contestato. Una delle comproprietarie escluse ha quindi fatto valere in giudizio l'usucapione della servitù di distanza, avendo posseduto l'immobile visibile per oltre venti anni senza interruzioni legali nei suoi confronti. La Corte di Cassazione ha confermato che l'eventuale natura abusiva del manufatto non impedisce l'acquisto del diritto reale, poiché la violazione edilizia rileva solo verso la pubblica amministrazione. La Suprema Corte ha respinto il ricorso principale e quello incidentale, stabilendo che il diritto di mantenere l'edificio a distanza ridotta si è pienamente consolidato.
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