Un proprietario di un appartamento (il Lavoratore) ha eseguito lavori di ristrutturazione, modificando parti di un edificio che un'azienda (l'Azienda) riteneva comuni. Il Lavoratore ha sostenuto di aver acquisito per usucapione l'ingresso, il corridoio e le scale, e ha chiesto il rimborso per spese sul tetto. Il Tribunale gli ha dato ragione, ma la Corte d'Appello ha respinto la sua domanda di usucapione, affermando la mancanza di un titolo idoneo per l'accessione nel possesso. La Cassazione ha confermato questa decisione: per unire i periodi di possesso è necessario un atto che specifichi chiaramente i beni trasferiti, non bastando un generico riferimento a parti comuni. Il ricorso del Lavoratore è stato rigettato, confermando che le aree contese restano comuni.
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