La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di una società che aveva acquisito il personale di un'altra impresa. La Corte ha confermato che si è trattato di una cessione ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., garantendo la continuità dei rapporti di lavoro, trasformati da tempo determinato a indeterminato. È stato chiarito che, in settori ad alta intensità di manodopera, il trasferimento del solo personale organizzato è sufficiente a configurare una cessione ramo d'azienda. La Corte ha inoltre escluso che la società acquirente, seppur a capitale pubblico, potesse essere considerata un ente pubblico e sottrarsi a tali obblighi.
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