Un collaboratore, dopo aver procurato affari in Angola per un'azienda, ha richiesto il riconoscimento di un rapporto di agenzia per ottenere provvigioni postume. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. Il punto cruciale è stata la qualificazione del rapporto come procacciamento d'affari e non come contratto di agenzia, a causa della mancanza del requisito della stabilità. La Corte ha chiarito che lo sviluppo di un'unica, seppur complessa, iniziativa commerciale con un solo cliente non integra la stabilità necessaria per configurare un contratto di agenzia.
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