Un Comune ha emesso un'ingiunzione di pagamento contro un privato per il recupero dei conguagli relativi al costo del suolo in un'area destinata all'edilizia economica e popolare (PEEP). Il cittadino ha contestato la pretesa, sostenendo di non essere il soggetto passivo dell'obbligo, non avendo firmato la convenzione originaria né un atto di accollo. La Corte d'Appello ha dato ragione al privato, escludendo che tale debito fosse un'obbligazione propter rem automaticamente trasmissibile ai successivi acquirenti. La Cassazione, rilevando un contrasto interpretativo, ha rimesso la questione alla pubblica udienza per stabilire se il principio del pareggio di bilancio pubblico imponga la trasmissione automatica di tali oneri a chiunque acquisti l'immobile.
Continua »