La Corte di Cassazione ha confermato la distinzione tra il contratto di agenzia e il procacciamento d'affari, rigettando il ricorso di una fondazione previdenziale. Il cuore della controversia riguardava la pretesa contributiva basata su presunti rapporti di agenzia tra una società di moda e diverse ditte collaboratrici. I giudici hanno stabilito che, in assenza di un obbligo giuridico di promozione stabile e continuativa, il rapporto non può essere qualificato come contratto di agenzia, anche in presenza di redditi superiori alle soglie di occasionalità. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che richiedevano un riesame dei fatti già accertati nei gradi di merito.
Continua »