Un professionista incaricato di redigere l'attestazione per un concordato preventivo ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare per il saldo del proprio compenso professionale. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, ritenendo l'acconto già ricevuto congruo rispetto all'attività effettivamente svolta, limitata alla fase preparatoria a causa dell'inammissibilità della procedura. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile poiché volto a ottenere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità, ribadendo che la valutazione della qualità e quantità del lavoro svolto spetta esclusivamente ai giudici di merito.
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