La Corte d'Appello di Firenze ha respinto il gravame relativo a un contratto di mutuo bancario, confermando la legittimità dell'ammortamento alla francese. La sentenza chiarisce che l'errata o omessa indicazione di indicatori sintetici come il TAEG o l'ISC non determina la nullità del contratto, avendo tali indici una funzione meramente informativa. Inoltre, è stata ribadita la correttezza del calcolo degli interessi basato sul tasso IRS pattuito, escludendo fenomeni di anatocismo illegale.
Continua »