Danno comunitario: La Cassazione conferma il risarcimento per l’abuso di contratti a termine
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10573 del 18 aprile 2024, ribadisce un principio fondamentale a tutela dei lavoratori del pubblico impiego: l’illegittima reiterazione di contratti a termine genera un danno comunitario che deve essere risarcito. Questa pronuncia chiarisce la distinzione cruciale tra tale danno, che ha una natura sanzionatoria e presunta, e il danno da perdita di chance, che richiede una prova specifica. Un lavoratore pubblico, assunto con contratti a termine ripetuti per anni, si è visto negare in appello il risarcimento già riconosciuto in primo grado. La Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto che il lavoratore dovesse provare la perdita di altre opportunità lavorative, escludendo il suo diritto all’indennizzo.
Il caso in esame: dal risarcimento negato al ricorso in Cassazione
Un dipendente di un’amministrazione pubblica aveva lavorato con una successione di contratti a tempo determinato dal 2007 al 2016. Riconosciuta l’illegittimità di tale prassi, il tribunale di primo grado gli aveva accordato un risarcimento pari a sette mensilità della retribuzione. La Pubblica Amministrazione, tuttavia, impugnava la decisione. La Corte d’Appello, riformando la sentenza, respingeva completamente la domanda del lavoratore. Secondo i giudici di secondo grado, il risarcimento era legato alla prova di una “perdita di chance”, ovvero alla dimostrazione di aver perso concrete opportunità di un’occupazione stabile. Poiché il lavoratore non aveva partecipato a numerosi concorsi banditi dall’ente, la Corte territoriale aveva escluso il suo diritto a qualsiasi indennizzo, confondendo il danno da perdita di chance con il danno comunitario.
La nozione di danno comunitario nel pubblico impiego
Il cuore della questione giuridica risiede nella corretta interpretazione del danno risarcibile in caso di abuso di contratti a termine nel settore pubblico. A differenza del settore privato, nel pubblico impiego non è prevista la conversione del rapporto a tempo indeterminato come sanzione. Per garantire una tutela effettiva, la giurisprudenza, in linea con le direttive europee, ha introdotto la nozione di danno comunitario. Si tratta di un danno presunto, con una chiara valenza sanzionatoria nei confronti della P.A. inadempiente. La sua liquidazione fa riferimento ai criteri dell’art. 32 della legge n. 183/2010, che prevede un’indennità onnicomprensiva tra un minimo e un massimo, senza che il lavoratore debba fornire la prova di un pregiudizio ulteriore.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto integralmente le ragioni del lavoratore, cassando la sentenza d’appello. I giudici di legittimità hanno evidenziato l’errore commesso dalla Corte territoriale nel confondere il danno comunitario con il danno da perdita di chance. La Cassazione ha richiamato l’importante sentenza delle Sezioni Unite n. 5072/2016, che ha stabilito come la misura risarcitoria prevista dall’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 vada interpretata come un danno presunto, una sanzione automatica per l’abuso. La prova a carico del lavoratore è richiesta solo qualora egli intenda dimostrare un danno ulteriore e maggiore rispetto a quello liquidato forfettariamente. Pertanto, la condotta del lavoratore, come la mancata partecipazione a concorsi, è irrilevante ai fini del riconoscimento del danno comunitario di base. La Corte d’Appello ha errato nel negare il risarcimento basandosi su una presunta mancanza di prova della perdita di chance, poiché il danno riconosciuto in primo grado era, nella sua essenza, il danno comunitario previsto dalla legge.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale per la tutela dei lavoratori precari nel pubblico impiego. Le conclusioni che possiamo trarre sono le seguenti:
- Risarcimento Automatico: L’abuso nella reiterazione di contratti a termine da parte della Pubblica Amministrazione dà diritto a un risarcimento del danno, qualificato come danno comunitario, che è presunto e non necessita di una prova specifica da parte del lavoratore.
- Distinzione Netta: Questo risarcimento forfettario è distinto e autonomo rispetto al danno da “perdita di chance”, che invece richiede una prova rigorosa.
- Irrilevanza della Condotta del Lavoratore: La mancata partecipazione a concorsi pubblici non può essere utilizzata come motivo per escludere il diritto al risarcimento del danno comunitario, la cui funzione è sanzionare la condotta illegittima del datore di lavoro pubblico.
La decisione della Cassazione, annullando la sentenza d’appello, riafferma con forza il principio di effettività della tutela contro gli abusi, garantendo che la violazione delle norme europee e nazionali non resti priva di conseguenze concrete.
Qual è la differenza tra ‘danno comunitario’ e ‘danno da perdita di chance’ nell’abuso di contratti a termine pubblici?
Il ‘danno comunitario’ è un danno presunto con funzione sanzionatoria, riconosciuto automaticamente al lavoratore per la sola illegittima reiterazione dei contratti, e liquidato in via forfettaria. La ‘perdita di chance’, invece, è un danno specifico che consiste nella perdita di una concreta opportunità lavorativa e deve essere provato dal lavoratore.
Un dipendente pubblico deve dimostrare di aver cercato altri lavori per ottenere il risarcimento per l’abuso di contratti a termine?
No. Per ottenere l’indennità forfettaria relativa al ‘danno comunitario’, il lavoratore non ha l’onere di provare di aver subito un pregiudizio specifico, come la perdita di altre occasioni di lavoro. La prova è richiesta solo se si intende chiedere un risarcimento per un danno ulteriore e maggiore.
La mancata partecipazione a un concorso pubblico può escludere il diritto al risarcimento del ‘danno comunitario’?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la condotta del lavoratore, come la decisione di non partecipare a concorsi, è irrilevante ai fini del riconoscimento del ‘danno comunitario’. Questo perché tale risarcimento ha lo scopo di sanzionare l’abuso commesso dalla Pubblica Amministrazione, non di compensare una perdita di opportunità del lavoratore.