Contratto a favore di terzo e assunzioni: la Cassazione definisce l’onere della prova
L’ordinanza n. 32102/2023 della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto del lavoro, relativo agli accordi sindacali stipulati durante le crisi aziendali. La pronuncia chiarisce la natura di tali accordi come contratto a favore di terzo e, soprattutto, definisce con precisione su chi gravi l’onere della prova per il diritto all’assunzione. La vicenda vede protagonisti un gruppo di piloti e una compagnia aerea nata dalla ristrutturazione di una precedente società.
I fatti di causa: La richiesta di assunzione dei piloti
Un gruppo di piloti, già dipendenti di una compagnia aerea in amministrazione straordinaria, ha agito in giudizio contro la nuova società subentrante. I lavoratori sostenevano che, in base a una serie di accordi sindacali, la nuova azienda si era impegnata ad assumere un numero minimo di piloti (1689) provenienti dalla vecchia gestione. Ritenendosi parte di questo gruppo di beneficiari e lamentando l’inadempimento della società, hanno chiesto al giudice di emettere una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro, oltre al risarcimento dei danni.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno respinto le loro domande. I giudici di merito hanno qualificato l’accordo sindacale come un contratto a favore di terzo, ma hanno sottolineato che i beneficiari non erano stati individuati nominativamente. L’accordo stabiliva, invece, specifici criteri di selezione basati su esigenze organizzative, profili professionali e, solo in ultima istanza, anzianità di servizio. Di conseguenza, la Corte territoriale ha concluso che spettava ai singoli lavoratori dimostrare di possedere i requisiti necessari per essere scelti, prova che nel caso di specie non era stata fornita.
La decisione della Corte sul contratto a favore di terzo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale dei piloti sia quello incidentale della compagnia aerea. Gli Ermellini hanno confermato l’impianto logico-giuridico della Corte d’Appello, ribadendo i principi fondamentali che regolano il contratto a favore di terzo in ambito lavoristico.
La Suprema Corte ha chiarito che, quando un accordo collettivo prevede la ricollocazione di personale ma non indica nominativamente i beneficiari, limitandosi a fissare i criteri per la loro individuazione, il diritto all’assunzione non sorge automaticamente. Il lavoratore che intende far valere tale diritto ha l’onere di dimostrare in giudizio di possedere tutti i requisiti previsti dall’accordo, provando che la scelta dell’azienda sarebbe dovuta ricadere su di lui.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano su diversi pilastri. In primo luogo, l’interpretazione di un accordo sindacale, in quanto atto negoziale, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio per proporre una lettura alternativa dell’accordo, a meno che non si dimostri una palese violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.), cosa che i ricorrenti non sono riusciti a fare.
In secondo luogo, la Corte ha rigettato la tesi dei piloti secondo cui il semplice mancato raggiungimento del numero minimo di assunzioni previste fosse sufficiente a fondare il loro diritto. Questo inadempimento quantitativo, secondo i giudici, non individua automaticamente i soggetti lesi. Spetta sempre al lavoratore, che si afferma come terzo beneficiario, provare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’assunzione.
Infine, la Corte ha ritenuto le censure relative al principio di non contestazione e al travisamento della prova inammissibili, poiché miravano a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dalla Corte d’Appello, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
Le conclusioni
L’ordinanza consolida un importante orientamento giurisprudenziale: in presenza di un accordo sindacale qualificabile come contratto a favore di terzo che non individua nominativamente i lavoratori da assumere, l’onere della prova grava interamente su chi agisce in giudizio. Non basta affermare di rientrare genericamente tra i potenziali beneficiari; è indispensabile fornire la prova rigorosa del possesso di tutti i criteri di selezione stabiliti dall’accordo stesso. Questa decisione riafferma la distinzione tra l’inadempimento dell’obbligo aziendale di assumere un certo numero di persone e la concreta individuazione del singolo lavoratore titolare del diritto soggettivo all’assunzione.
Quando un accordo sindacale per la ricollocazione del personale può essere considerato un contratto a favore di terzo?
Un accordo sindacale che impegna un’azienda subentrante ad assumere una certa percentuale di dipendenti di un’altra impresa è qualificato come un contratto a favore di terzo. Questo contratto fa sorgere un diritto in capo ai lavoratori beneficiari, a condizione che questi siano individuati o almeno individuabili sulla base di criteri specifici.
In un accordo di assunzione qualificato come contratto a favore di terzo, chi deve provare il diritto al posto di lavoro?
Secondo la Corte, l’onere della prova grava sul lavoratore. Se l’accordo non elenca nominativamente i dipendenti da assumere ma stabilisce dei criteri di selezione, è il singolo lavoratore che agisce in giudizio a dover dimostrare di possedere tutti i requisiti richiesti, provando che la scelta dell’azienda sarebbe dovuta ricadere su di lui.
Il fatto che un’azienda non assuma il numero minimo di lavoratori previsto da un accordo dà automaticamente diritto all’assunzione a chi è stato escluso?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’inadempimento dell’azienda rispetto al numero totale di assunzioni non è di per sé sufficiente a fondare il diritto del singolo lavoratore. Non crea un’individuazione automatica dei beneficiari, ma rimane necessario che ciascun lavoratore dimostri di possedere i specifici requisiti di selezione previsti dall’accordo.