Il comando del dirigente e la conservazione dell’incarico dirigenziale
Il tema del comando del dirigente rappresenta un punto cruciale nella gestione delle risorse umane all’interno della Pubblica Amministrazione, specialmente nel settore sanitario. Recentemente, la giurisprudenza si è pronunciata su un caso complesso riguardante la titolarità di un incarico di struttura complessa durante il periodo di distacco presso un altro ente. La questione centrale riguarda la possibilità per l’amministrazione di dichiarare la decadenza dell’incarico in seguito all’accettazione del comando.
Il caso: tra comando e mobilità volontaria
Un dirigente architetto, titolare di un incarico quinquennale di Responsabile di Struttura Complessa presso un ente sanitario, veniva autorizzato a prestare servizio in comando presso un’altra ASST. Successivamente, l’ente di appartenenza formalizzava la scadenza anticipata dell’incarico, sostenendo che l’accettazione del comando equivalesse a una rinuncia implicita, basandosi su un’interpretazione analogica delle norme sulla mobilità volontaria. Il dirigente contestava tale decisione, chiedendo l’accertamento della persistenza della titolarità del suo ruolo.
I primi gradi di giudizio avevano dato ragione all’amministrazione, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato tale orientamento, distinguendo nettamente tra mobilità e comando. Mentre la mobilità comporta un trasferimento definitivo, il comando del dirigente è per sua natura temporaneo e transitorio, non determinando la perdita del posto di ruolo né dell’incarico di direzione.
Effetti economici e restituzione delle somme
Un aspetto fondamentale della sentenza riguarda il trattamento economico accessorio. Sebbene la titolarità dell’incarico rimanga in capo al dirigente (seppur in stato quiescente), la percezione dell’indennità di struttura complessa è legata all’effettivo esercizio delle funzioni. Nel caso in esame, il dirigente aveva continuato a percepire tali somme pur lavorando presso l’ente di destinazione con compiti diversi. La Corte ha stabilito che tali importi, pari a oltre 30.000 euro, costituivano un indebito oggettivo e dovevano essere restituiti all’amministrazione di provenienza.
le motivazioni
La Corte d’Appello di Milano, agendo come giudice di rinvio, ha basato la propria decisione sui principi sanciti dalla Suprema Corte. Le motivazioni risiedono nella distinzione strutturale tra il rapporto di ufficio e il rapporto di servizio. Durante il comando del dirigente, il legame organico con l’ente di appartenenza non si spezza; pertanto, l’incarico dirigenziale non può essere considerato vacante né può essere coperto tramite concorso.
La normativa contrattuale collettiva (CCNL Dirigenza) prevede espressamente la perdita dell’incarico solo per la mobilità volontaria definitiva. Estendere tale conseguenza al comando violerebbe il principio di transitorietà dell’istituto. Tuttavia, per quanto riguarda le voci retributive accessorie, la Corte ha motivato che esse devono essere necessariamente correlate alle responsabilità effettivamente attribuite e ai risultati conseguiti presso l’utilizzatore. Poiché il dirigente non ha fornito prova di aver ricoperto un incarico analogo di struttura complessa presso l’ente di destinazione, la conservazione del trattamento economico accessorio dell’ente di origine è stata giudicata priva di base legale.
le conclusioni
In conclusione, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità della delibera che aveva sancito la scadenza anticipata dell’incarico dirigenziale, confermando che il dirigente aveva il diritto di conservare la titolarità del ruolo per il periodo residuo del quinquennio, qualora fosse rientrato dal comando. Sotto il profilo economico, le conclusioni del giudice hanno però rigettato la domanda del ricorrente volta a bloccare la pretesa restitutoria dell’ente sanitario. La somma erogata a titolo di indennità di posizione è stata confermata come non dovuta, poiché legata a una funzione non effettivamente esercitata durante il distacco. La decisione finale ha quindi stabilito una compensazione parziale delle spese legali tra le parti, data la reciproca soccombenza su diversi punti della controversia.
Cosa comporta il comando del dirigente per l’incarico di struttura complessa?
Il comando determina una scissione momentanea tra rapporto di ufficio e di servizio senza comportare la perdita definitiva della titolarità dell’incarico dirigenziale, che rimane in uno stato di quiescenza fino al rientro.
Il dirigente in comando ha diritto a percepire l’indennità di posizione dell’ente di origine?
No, il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni effettivamente svolte presso l’ente di destinazione; se il dirigente non dimostra di coprire un ruolo omologo, le somme percepite dall’ente di origine vanno restituite.
Qual è la differenza principale tra comando e mobilità volontaria ai fini dell’incarico?
La mobilità volontaria comporta il trasferimento definitivo e la perdita automatica dell’incarico dirigenziale, mentre il comando è un istituto temporaneo che non rende vacante il posto.