Un automobilista ha impugnato una multa per autovelox contestando la visibilità dell'apparecchio, la mancanza di taratura e l'irregolarità del contratto tra il Comune e la ditta fornitrice del servizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il verbale dei vigili urbani, in quanto atto pubblico, gode di fede privilegiata. Ciò significa che se il verbale attesta la presenza di segnaletica visibile, l'automobilista non può smentirlo con semplici dichiarazioni, ma deve avviare una querela di falso. Inoltre, i giudici hanno chiarito che eventuali vizi nel contratto di noleggio dell'apparecchiatura non annullano la sanzione. Infine, è stato ribadito che nel processo di opposizione, regolato dal rito del lavoro, tutti i motivi di contestazione devono essere inseriti nel ricorso iniziale, senza possibilità di aggiungerne altri durante la prima udienza.
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