Clausola compromissoria: cosa succede in caso di fallimento?
Il rapporto tra procedure arbitrali e procedure concorsuali rappresenta da sempre un terreno complesso per il diritto civile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha gettato luce sulla validità della clausola compromissoria quando una delle parti contraenti viene dichiarata fallita durante lo svolgimento dell’arbitrato.
Il conflitto tra arbitrato e fallimento
La vicenda trae origine da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. L’acquirente, a fronte del mancato perfezionamento del rogito, aveva attivato una procedura arbitrale per ottenere il trasferimento coattivo del bene. Tuttavia, nelle more del giudizio, la società venditrice veniva dichiarata fallita. Il curatore fallimentare decideva di non subentrare nel contratto, ma l’arbitro procedeva comunque all’emissione di un lodo che trasferiva la proprietà dell’immobile.
Il cuore della questione giuridica riguarda la sopravvivenza del potere degli arbitri di decidere la lite una volta che il contratto principale, che contiene la clausola compromissoria, viene sospeso o sciolto a causa del fallimento.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della curatela fallimentare, stabilendo un principio fondamentale: se il contratto in cui è contenuta la clausola è sciolto per effetto del fallimento, il procedimento arbitrale non può essere proseguito. La fonte del potere del giudice privato (l’arbitro) risiede esclusivamente nella volontà delle parti. Se il curatore, nell’esercizio dei suoi poteri legali, decide di sciogliersi dal contratto preliminare, viene meno anche l’efficacia della clausola accessoria.
Trascrizione e inopponibilità
Un punto di particolare rilievo riguarda la trascrizione della domanda arbitrale. A differenza di quanto avviene nei giudizi ordinari davanti al Tribunale, la trascrizione della domanda di arbitrato effettuata prima del fallimento non impedisce al curatore di esercitare il diritto di scioglimento ex art. 72 Legge Fallimentare. Questo significa che la tutela dell’acquirente è meno forte rispetto a un giudizio civile tradizionale, poiché la natura privata dell’arbitrato non può paralizzare le prerogative pubblicistiche della procedura concorsuale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’interpretazione sistematica dell’art. 83 bis della Legge Fallimentare. Gli arbitri perdono la cosiddetta potestas judicandi nel momento in cui il rapporto contrattuale sottostante entra in una fase di sospensione o scioglimento. Il curatore ha diritto a uno spatium deliberandi per decidere se dare esecuzione al contratto o recedere. In assenza di un esplicito subentro del curatore nel contratto contenente la clausola compromissoria, l’arbitro non ha più il titolo legale per emettere una decisione valida, rendendo il lodo nullo per vizio di competenza.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione confermano la preminenza delle regole fallimentari sulla giustizia privata. Per le imprese e i professionisti, ciò implica che la presenza di una clausola compromissoria non garantisce una zona franca in caso di insolvenza della controparte. La nullità del lodo emesso in violazione di queste regole comporta il rinvio della causa alla Corte d’Appello, ristabilendo la competenza del giudice fallimentare sulla gestione del patrimonio dell’impresa insolvente e garantendo la parità di trattamento tra tutti i creditori.
Cosa accade a un arbitrato già iniziato se una parte fallisce?
Il procedimento arbitrale deve arrestarsi se il curatore fallimentare decide di sciogliersi dal contratto che contiene la clausola compromissoria, poiché gli arbitri perdono il potere di decidere.
La trascrizione della domanda arbitrale protegge l’acquirente dal fallimento?
No, a differenza della domanda giudiziale ordinaria, la trascrizione della domanda arbitrale non impedisce al curatore di esercitare la facoltà di scioglimento del contratto preliminare.
Qual è la conseguenza se l’arbitro emette un lodo dopo il fallimento senza il subentro del curatore?
Il lodo emesso in tali circostanze è nullo per difetto di potestas judicandi dell’arbitro, in quanto la clausola compromissoria decade insieme al contratto principale sciolto.