Accesso ZTL autobus NCC: la deroga per servizio pubblico non di linea prevale
La questione dell’accesso ZTL autobus NCC è al centro di una recente sentenza del Tribunale di Roma, che ha chiarito un complesso intreccio di normative locali. Il caso riguardava un autobus immatricolato come Noleggio con Conducente (NCC) e utilizzato per il trasporto scolastico, sanzionato ripetutamente per essere entrato in una Zona a Traffico Limitato. La decisione del Tribunale ribalta la sentenza di primo grado e annulla le multe, stabilendo un importante principio sull’interpretazione delle deroghe.
I Fatti di Causa
Una società di trasporti si è vista notificare ben 66 verbali di accertamento per violazione delle norme di accesso alla ZTL ‘Anello Ferroviario’ di Roma. Il veicolo sanzionato era un autobus con targa specifica, immatricolato per il servizio di noleggio con conducente (NCC) e, nel periodo delle infrazioni, era concretamente adibito al trasporto di alunni per conto di alcune scuole private.
La società ha impugnato le multe dinanzi al Giudice di Pace, sostenendo che l’accesso fosse legittimo in base a una delibera comunale del 2015 che prevedeva una deroga per i veicoli a motore di lunghezza superiore a 7,50 metri ‘in servizio pubblico non di linea’. Tuttavia, il Giudice di Pace aveva respinto la domanda, ritenendo applicabile una delibera successiva del 2018 che disciplina l’accesso degli autobus turistici, inclusi quelli per il trasporto scolastico, subordinandolo al rilascio di un permesso a pagamento. Contro questa decisione, la società ha proposto appello.
L’Appello e la Decisione del Tribunale sull’Accesso ZTL Autobus NCC
In appello, la società ha ribadito la propria tesi: l’autobus, in quanto NCC, rientra nella categoria dei veicoli in ‘servizio pubblico non di linea’ e, pertanto, beneficiava della deroga prevista dalla delibera n. 329 del 2015. L’ente impositore, costituitosi in giudizio, ha invece insistito sull’applicabilità della delibera n. 55 del 2018, che imponeva un permesso oneroso per l’accesso.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello, ha accolto il gravame della società. La sentenza ha annullato integralmente la decisione del Giudice di Pace e, di conseguenza, tutti i 66 verbali di accertamento. Il giudice ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese legali tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, riconoscendo la particolare complessità e l’interpretabilità non univoca della normativa secondaria in materia.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella corretta individuazione della norma applicabile alla fattispecie. Il Tribunale ha operato una distinzione fondamentale tra le due delibere comunali.
La delibera n. 329 del 2015, che ha istituito la ZTL Anello Ferroviario, prevede all’art. 6.1 una specifica deroga per i ‘veicoli a motore con lunghezza superiore a 7,50 metri in servizio pubblico non di linea’.
La delibera successiva, la n. 55 del 2018, regolamenta l’accesso alle ZTL BUS e, all’art. 8, disciplina l’accesso dei veicoli dedicati al servizio scolastico privato, subordinandolo al pagamento di un abbonamento.
Il giudice ha ritenuto che la previsione del 2018 si applichi esclusivamente agli automezzi adibiti a trasporto scolastico privato che non siano immatricolati per il servizio NCC. Poiché l’autobus in questione era pacificamente un veicolo NCC (e quindi per definizione un ‘servizio non di linea’), la sua disciplina doveva essere ricercata nella norma specifica, ovvero l’art. 6.1 della delibera del 2015. La qualifica giuridica del veicolo come NCC è risultata quindi decisiva e prevalente rispetto al servizio concretamente svolto (trasporto scolastico).
Le Conclusioni
Questa sentenza offre un importante chiarimento per gli operatori del settore NCC. Si stabilisce che la qualifica giuridica di un veicolo, attestata dall’immatricolazione, è il fattore determinante per individuare le regole di accesso alle ZTL, anche in presenza di normative successive che disciplinano in modo differente il tipo di servizio effettivamente svolto. La decisione sottolinea come una norma specifica (quella per i veicoli NCC) non possa essere considerata tacitamente abrogata da una norma successiva più generale (quella per gli autobus turistici e scolastici) se non vi è un’espressa indicazione in tal senso. Per le aziende di trasporto, ciò significa che è fondamentale verificare l’esistenza di deroghe legate allo status del veicolo, che possono legittimare l’accesso anche dove regolamenti più recenti sembrerebbero vietarlo.
Un autobus NCC adibito a trasporto scolastico può entrare in una ZTL?
Sì, secondo questa sentenza, un autobus immatricolato per servizio di noleggio con conducente (NCC) può beneficiare di una deroga specifica per i ‘veicoli in servizio pubblico non di linea’, anche se utilizzato per il trasporto scolastico privato. Tale deroga prevale su normative più recenti che regolano gli autobus turistici in generale.
Quale normativa ha applicato il Tribunale per decidere il caso?
Il Tribunale ha ritenuto applicabile la delibera n. 329/2015, che prevede una deroga al divieto di accesso in ZTL per i veicoli a motore con lunghezza superiore a 7,50 metri ‘in servizio pubblico non di linea’, categoria a cui appartiene l’autobus NCC. Ha considerato non pertinente la delibera n. 55/2018 perché si riferisce ad automezzi non immatricolati per servizio NCC.
Perché le multe sono state annullate?
Le multe sono state annullate perché il Tribunale ha accolto l’appello, stabilendo che l’autobus, in quanto veicolo NCC, rientrava in una categoria esentata dal divieto di accesso alla ZTL. La sua circolazione era quindi legittima e le sanzioni infondate, poiché la sua situazione era disciplinata da una specifica deroga non superata da normative successive più generiche.