Servizio NCC: accesso ZTL e sospensione delle norme
La regolamentazione del servizio NCC (Noleggio Con Conducente) e, in particolare, la sua operatività al di fuori del Comune che ha rilasciato la licenza, è da tempo oggetto di un complesso dibattito giuridico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 11202/2024, getta nuova luce sulla questione, chiarendo la legittimità delle sanzioni per l’accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) alla luce delle continue sospensioni normative che hanno caratterizzato il settore.
I Fatti del Caso
Un consorzio, titolare di una licenza per servizio NCC rilasciata da un piccolo Comune, si vedeva recapitare dieci verbali di infrazione per aver circolato con un proprio veicolo nelle corsie preferenziali e nella ZTL di un grande capoluogo italiano nell’agosto del 2016. Il consorzio aveva precedentemente inviato una richiesta via PEC per ottenere l’autorizzazione all’accesso.
L’opposizione alle multe veniva respinta sia dal Giudice di Pace sia, in appello, dal Tribunale. Entrambi i giudici di merito ritenevano che, al momento delle infrazioni, fosse pienamente in vigore l’obbligo per gli operatori NCC di effettuare una comunicazione preventiva per accedere al territorio di Comuni diversi da quello di rilascio della licenza.
Insoddisfatto della decisione, il consorzio presentava ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un’errata interpretazione delle leggi che, a suo dire, avevano sospeso tale obbligo.
La Questione Legale sul Servizio NCC e le Norme
Il cuore della controversia risiedeva nell’interpretazione di un quadro normativo estremamente frammentato. La disciplina del servizio NCC è stata modificata nel 2008, introducendo vincoli territoriali più stringenti, tra cui l’obbligo di comunicazione preventiva per l’accesso in altri Comuni, previsto dall’art. 5-bis della legge quadro n. 21/1992.
L’efficacia di queste nuove e più restrittive disposizioni è stata, però, ripetutamente sospesa da successivi interventi legislativi. Il ricorrente sosteneva che, al momento dei fatti (agosto 2016), una di queste sospensioni fosse operativa, rendendo inapplicabile la norma e, di conseguenza, illegittime le sanzioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del consorzio, cassando la sentenza del Tribunale e rinviando la causa ad altro magistrato dello stesso ufficio per una nuova valutazione.
La Corte ha stabilito che il Tribunale aveva errato nel ritenere applicabile l’art. 5-bis, poiché la sua efficacia era effettivamente sospesa nel periodo in cui erano state commesse le infrazioni.
Le Motivazioni
La Cassazione ha fondato la sua decisione su una recente e fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite (n. 17541/2023), che ha finalmente ricostruito con chiarezza la complessa successione di leggi, proroghe e sospensioni.
Seguendo tale interpretazione, la Corte ha confermato che la disposizione che imponeva l’obbligo di comunicazione preventiva (l’art. 5-bis della L. 21/1992, introdotto dalla riforma del 2008) non era in vigore nell’agosto 2016. Di conseguenza, le sanzioni elevate sulla base della sua violazione erano da considerarsi illegittime.
Tuttavia, la Corte ha precisato un punto cruciale: la sospensione delle nuove norme non ha creato un vuoto normativo. Durante il periodo di sospensione, sono tornate ad essere pienamente applicabili le disposizioni della legge n. 21/1992 nella loro formulazione originaria, precedente alla riforma del 2008. In particolare, l’art. 11 di tale legge conferisce ai Comuni il potere di regolamentare l’accesso al proprio territorio, comprese le ZTL e le corsie preferenziali, e di condizionarlo a un’autorizzazione preventiva.
Per questo motivo, la Cassazione ha rinviato il caso al giudice di merito. Quest’ultimo avrà il compito non più di valutare la violazione della norma sospesa, ma di accertare se la condotta del consorzio abbia violato le disposizioni della formulazione originaria della legge n. 21/1992 e i specifici regolamenti comunali in vigore all’epoca, verificandone anche la compatibilità con la normativa europea.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un punto fermo per gli operatori del servizio NCC. Se da un lato annulla le sanzioni basate su una norma la cui efficacia era sospesa, dall’altro ribadisce un principio fondamentale: l’assenza di un obbligo di comunicazione generalizzato a livello nazionale non equivale a una liberalizzazione totale dell’accesso alle ZTL di altri Comuni.
Gli operatori devono continuare a prestare la massima attenzione ai regolamenti specifici di ogni Comune in cui intendono operare. La potestà regolamentare locale rimane un pilastro del sistema, e i Comuni possono legittimamente richiedere autorizzazioni preventive o l’adempimento di specifiche procedure per consentire il transito dei veicoli NCC provenienti da altri territori. La decisione finale spetterà ora al giudice del rinvio, che dovrà condurre una verifica basata sul corretto quadro normativo applicabile.
Le multe a un servizio NCC per accesso in ZTL in un Comune diverso da quello della licenza sono sempre legittime?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che se le sanzioni sono basate sull’art. 5-bis della legge 21/1992 per fatti avvenuti durante i periodi di sospensione normativa (come nell’agosto 2016), queste non sono legittime, poiché la norma era inefficace.
La sospensione di una norma significa che i servizi NCC possono circolare liberamente in ogni ZTL?
No. La sospensione riguardava le norme più restrittive introdotte nel 2008. Le disposizioni precedenti della stessa legge (in particolare l’art. 11), che consentono ai Comuni di disciplinare l’accesso al loro territorio tramite regolamenti e autorizzazioni preventive, sono rimaste in vigore. Di conseguenza, la libertà di circolazione non è assoluta.
Qual è il compito del giudice a cui è stato rinviato il caso?
Il giudice del rinvio dovrà accertare se la condotta dell’operatore NCC, pur non essendo sanzionabile sulla base della norma sospesa, abbia violato altre disposizioni di legge applicabili all’epoca dei fatti (la versione originaria della legge 21/1992) e i regolamenti specifici del Comune in questione.