La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22279/2024, ha rigettato il ricorso di una società di scommesse estera, confermando la sua soggezione all'imposta unica scommesse per l'attività di raccolta gioco svolta in Italia tramite centri di trasmissione dati. La Corte ha stabilito che la normativa non è discriminatoria né contraria al diritto UE, in quanto il presupposto impositivo è legato all'organizzazione del servizio sul territorio nazionale, rendendo il bookmaker estero soggetto passivo d'imposta, in solido con il gestore locale, anche per l'annualità 2010.
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