Un Imputato, condannato per spaccio di eroina e cocaina tramite patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione. L'Imputato contestava l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il reato dovesse essere considerato di "lieve entità" (meno grave). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il ricorso inammissibile patteggiamento è consentito solo per motivi specifici, non per la contestazione della gravità del reato in questo caso, dato l'elevato numero di cessioni e acquirenti. L'Imputato dovrà pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Continua »