La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che richiedeva l'applicazione dell'attenuante della lieve entità. La decisione si fonda sul fatto che il ricorrente ha riproposto in modo generico le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che la mera reiterazione dei motivi d'appello rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile, confermando la condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende.
Continua »