Un ex professionista tedesco, ora residente in Italia, ha contestato le trattenute sulla sua pensione tedesca, derivanti da una procedura di insolvenza in Germania. Sosteneva l'applicazione della legge italiana, più favorevole riguardo alla pignorabilità delle pensioni. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: per una pensione estera, la legge applicabile è sempre quella dello Stato in cui sono maturati i diritti e che eroga la prestazione, indipendentemente dalla residenza attuale del pensionato. Di conseguenza, la normativa tedesca regola la vicenda.
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