La Corte di Cassazione chiarisce la linea di demarcazione tra sottoprodotti di origine animale e rifiuti. In un caso riguardante un'azienda di trattamento pelli, la Corte ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti, stabilendo che gli scarti animali, se abbandonati e non destinati a un reimpiego certo, devono essere classificati come rifiuti. La sentenza sottolinea che l'onere di provare la qualifica di sottoprodotto spetta al produttore, la cui intenzione di disfarsi del materiale è determinante per la sua classificazione legale.
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