Un passeggero ha subito un ritardo di 45 minuti sul volo dalle Maldive a Mosca, perdendo la coincidenza per Roma. La compagnia aerea lo ha riprotetto il giorno successivo su un volo per Bologna, costringendolo a pernottare in hotel. Il passeggero ha chiesto il risarcimento danni per volo in ritardo. Il Giudice di Pace e il Tribunale hanno condannato la compagnia al pagamento di 600 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso della compagnia. La Corte ha stabilito che, in base alla Convenzione di Varsavia, il vettore risponde del ritardo a meno che non provi il caso fortuito. Inoltre, il danno non patrimoniale, inteso come stress e limitazione della libertà di movimento, è risarcibile e può essere quantificato dal giudice in via equitativa usando i parametri europei come riferimento.
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