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Regolamento CE n. 261/04

6 provvedimenti

Convenzione di Montreal: guida al risarcimento
Un passeggero ha agito in giudizio contro una compagnia aerea russa per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dallo smarrimento del bagaglio durante un volo internazionale multi-tratta. Sebbene i giudici di merito avessero applicato la Convenzione di Montreal per liquidare il danno, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della compagnia. È stato stabilito che la Convenzione di Montreal non era applicabile poiché, all'epoca dei fatti, la Federazione Russa non l'aveva ancora ratificata. Di conseguenza, la disciplina di riferimento deve essere individuata nella Convenzione di Varsavia del 1929, che prevede criteri e limiti risarcitori differenti.
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Clausola di giurisdizione: volo nazionale e foro estero
A seguito di una richiesta di risarcimento per ritardo di un volo nazionale, una compagnia aerea ha invocato una clausola di giurisdizione che designava i tribunali del proprio paese. Il giudice d'appello ha accolto questa tesi, negando la giurisdizione italiana. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha rilevato la novità del caso, poiché riguarda un volo interno e non internazionale. Data l'importanza della questione, che implica il coordinamento tra diritto interno, UE e convenzionale, la Corte ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite per un pronunciamento definitivo sulla validità di tale clausola di giurisdizione.
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Risarcimento volo cancellato: Cassazione rinvia
In un caso riguardante la richiesta di risarcimento per un volo cancellato e ritardato, la Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Invece di decidere nel merito, ha rinviato la causa a una pubblica udienza. La decisione è motivata dalla complessità delle questioni sollevate dalla compagnia aerea, che includono vizi procedurali (ultra ed extra petita), l'onere della prova per il danno morale e la corretta applicazione del Regolamento Europeo 261/04 sulla compensazione pecuniaria.
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Cessione del credito volo: valida senza finanziamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una compagnia aerea contro una società specializzata nel recupero crediti per compensazioni da ritardo aereo. L'ordinanza conferma che la cessione del credito da parte dei passeggeri a tale società è una valida compravendita e non un'attività di finanziamento soggetta ad autorizzazioni speciali. La Corte ha stabilito che la qualificazione del contratto come 'acquisto a fini di recupero' lo esclude dall'ambito di applicazione della normativa bancaria, anche se il prezzo pagato al passeggero è corrisposto solo dopo l'effettiva riscossione dalla compagnia aerea.
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Clausola di giurisdizione: Volo nazionale, sì al foro estero
La Cassazione, in un caso su una clausola di giurisdizione per un volo nazionale, ha stabilito che se la domanda di indennizzo si basa solo sul Reg. UE 261/2004, la clausola che designa un tribunale estero è valida. La Convenzione di Montreal non si applica ai voli interni, quindi prevalgono le norme del Reg. UE 1215/2012 che ammettono tali accordi.
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Vettore operativo: chi paga il risarcimento per ritardo?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la compagnia aerea che vende il biglietto e definisce l'itinerario del volo è da considerarsi 'vettore operativo' e quindi responsabile per il ritardo, anche se il volo è stato materialmente operato da un'altra compagnia. In questo caso, una società aerea era stata citata in giudizio da una società di servizi legali per conto di due passeggeri per ottenere la compensazione pecuniaria dovuta a un grave ritardo. La compagnia aerea si era difesa sostenendo di non essere il vettore operativo. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il vettore che assume la decisione di effettuare il volo è responsabile nei confronti dei passeggeri, in linea con l'obiettivo del Regolamento CE 261/2004 di garantire un'elevata tutela dei consumatori.
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