Un contribuente, titolare di reddito d'impresa, ha richiesto il rimborso imposte sisma per il 90% delle tasse pagate negli anni 1990-1992 a seguito del terremoto in Sicilia. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato la richiesta. La Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione al contribuente, ritenendo tardive le difese dell'ufficio e legittimo il rimborso. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ufficio. I giudici hanno chiarito che le contestazioni basate sull'anagrafe tributaria sono mere difese sempre ammissibili. Inoltre, per i titolari di reddito d'impresa, il rimborso imposte sisma costituisce un aiuto di Stato. Pertanto, il giudice deve verificare rigorosamente il rispetto dei limiti europei (regola de minimis) o la prova del danno effettivo subito, per evitare una sovvenzione illegittima. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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