Un cittadino ha citato in giudizio una società energetica lamentando di aver ricevuto telefonate promozionali indesiderate e di non aver ottenuto risposta alla sua richiesta di accesso ai dati personali. Nel corso del giudizio, la società ha ribadito di non possedere i dati dell'utente, portando alla cessazione della materia del contendere. Tuttavia, il Tribunale ha condannato il cittadino al pagamento delle spese legali per soccombenza virtuale, non avendo egli fornito alcuna prova del trattamento illecito o del legame tra i telefonisti e la società. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile: il semplice scambio di e-mail non prova il possesso dei dati, e l'onere della prova spetta a chi avvia l'azione legale.
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