Una clinica privata eroga servizi di emergenza per un'Azienda Sanitaria Locale senza un contratto valido e rinnovato. L'Azienda Sanitaria si rifiuta di pagare le fatture. La clinica fa causa, prima sostenendo l'esistenza di un accordo di fatto e poi, in subordine, chiedendo un indennizzo per arricchimento senza giusta causa. La Corte di Cassazione respinge entrambe le richieste. Ribadisce che i contratti con la Pubblica Amministrazione necessitano della forma scritta e nega l'indennizzo, specificando che l'ente pubblico non è tenuto a pagare se non era consapevole del beneficio ricevuto (cosiddetto 'arricchimento imposto'), a maggior ragione se erano note carenze strutturali della clinica. La clinica perde la causa.
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