Un cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di una causa pensionistica. La Corte di Cassazione aveva inizialmente dichiarato inammissibile il suo ricorso per un difetto di notifica. Il cittadino ha quindi proposto ricorso per revocazione, lamentando un errore di fatto: la prima notifica era stata regolarmente consegnata a mani. La Suprema Corte ha accolto la revocazione, riconoscendo la svista percettiva e annullando la precedente decisione. Tuttavia, passando al riesame del merito, la Corte ha rigettato il ricorso principale. I giudici hanno confermato la legittimità della riduzione dell'indennizzo prevista dalla legge per la parte che risulta perdente nel giudizio presupposto, ritenendo che tale decurtazione non violi la Costituzione né la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
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