Il caso riguarda la richiesta di equa riparazione avanzata da una cittadina per l'irragionevole durata di un precedente giudizio, composto da una fase di cognizione e una di ottemperanza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diniego dell'indennizzo. I giudici hanno chiarito che l'intero processo va valutato unitariamente, con un parametro di durata ragionevole complessiva pari a un anno. Sottraendo dal tempo effettivo di un anno, sei mesi e ventitré giorni sia l'anno di tolleranza sia i trentanove giorni di sospensione straordinaria dovuta all'emergenza Covid-19, l'eccedenza finale è risultata pari a cinque mesi e quattordici giorni. Poiché tale ritardo è inferiore al limite minimo di sei mesi previsto dalla legge per far scattare l'indennizzo, la ricorrente non ha diritto ad alcuna somma.
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