Un cittadino romeno si opponeva alla consegna alle autorità del suo paese, richiesta con un mandato di arresto europeo per l'esecuzione di una pena. I motivi del ricorso erano due: la presunta mancanza del requisito della doppia punibilità per il reato di fuga dal luogo dell'incidente e il rischio di trattamenti inumani nelle carceri rumene. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che per la doppia punibilità è sufficiente che il fatto concreto sia reato in entrambi gli ordinamenti, non essendo necessaria una perfetta coincidenza delle norme. Inoltre, ha ritenuto sufficienti le garanzie fornite dalle autorità rumene sulle condizioni di detenzione.
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