Una società di gestione immobiliare ha ricevuto sanzioni per non aver adempiuto a obblighi procedurali legati all'imposta di soggiorno, come la registrazione a un portale e la comunicazione giornaliera dei dati. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22891/2024, ha stabilito che la giurisdizione per queste controversie spetta al giudice ordinario e non a quello tributario. La decisione si fonda sulla natura amministrativa, e non fiscale, delle violazioni contestate. Le sanzioni imposta di soggiorno di questo tipo non riguardano l'omesso pagamento del tributo, ma la violazione di obblighi strumentali alla sua gestione.
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