Un soggetto condannato per associazione mafiosa ha impugnato il ripristino della custodia cautelare in carcere, precedentemente sostituita con gli arresti domiciliari. Adduceva a sua difesa il tempo trascorso, la buona condotta e l'allontanamento fisico dal contesto criminale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, riaffermando che la presunzione cautelare di pericolosità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. può essere vinta solo con la prova concreta e oggettiva dell'avvenuta rescissione di ogni legame con il sodalizio criminale, non essendo sufficienti, da soli, elementi come la buona condotta o la distanza geografica.
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