L'Agenzia delle Dogane ha contestato a un Bookmaker Estero, operante in Italia tramite un centro trasmissione dati senza concessione, il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2011. Il Bookmaker Estero ha impugnato l'atto, sostenendo di non essere soggetto al tributo in quanto privo di sede fisica in Italia e lamentando la mancata traduzione dell'atto in inglese. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che l'imposta si applica anche agli operatori esteri senza concessione che raccolgono scommesse sul territorio italiano. Inoltre, per l'anno 2011, non si applica l'esimente dell'incertezza normativa, poiché la legge di stabilità del 2010 aveva già chiarito l'obbligo fiscale. Il Bookmaker Estero deve quindi pagare il tributo.
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