La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6261/2025, ha rigettato il ricorso di una società contro un avviso di accertamento che negava la deducibilità di significativi costi di sponsorizzazione. La Corte ha stabilito che, per i tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre obbligatorio negli accertamenti a tavolino. Per i tributi armonizzati come l'IVA, il contribuente deve fornire la 'prova di resistenza', dimostrando che il contraddittorio avrebbe cambiato l'esito. Sul merito, i giudici hanno confermato che la società non ha provato l'inerenza di tali costi con l'attività d'impresa, sottolineando come l'antieconomicità possa essere un sintomo della mancanza di tale requisito.
Continua »