Una società in accomandita semplice aveva proposto ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello. Successivamente, la stessa società ha formalizzato la rinuncia al ricorso. Le controparti, un ente pubblico e due procedure fallimentari, hanno accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione, verificata la conformità della rinuncia e dell'accettazione agli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile, ha dichiarato l'estinzione del giudizio con un decreto, senza pronunciarsi sulle spese legali.
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