Un automobilista ha subito un sinistro a causa dell'attraversamento di un capriolo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17253/2024, ha stabilito che in caso di danni da fauna selvatica, la responsabilità non va ricercata nell'art. 2043 c.c. (responsabilità per fatto illecito), ma nell'art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali). Di conseguenza, l'ente responsabile, individuato nella Regione, è tenuto al risarcimento a meno che non provi il caso fortuito. La Corte ha cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa per un nuovo esame basato su questo principio.
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