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Legge n. 157 del 1992

12 provvedimenti

Danni da fauna selvatica: la Regione paga l’incidente
Un'automobile aziendale ha subito gravi danni dopo aver impattato violentemente contro un cinghiale di centocinquanta chili sbucato all'improvviso sulla carreggiata. Il danneggiato ha richiesto alla Regione il risarcimento dei danni da fauna selvatica. Il Tribunale ha respinto la richiesta escludendo la responsabilità oggettiva dell'ente pubblico. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno chiarito che la Regione risponde direttamente ai sensi dell'articolo 2052 del Codice Civile, poiché le specie protette appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato affidato alla gestione regionale. Il conducente deve solo provare l'impatto e il danno, mentre la Regione può liberarsi soltanto dimostrando il caso fortuito.
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Detenzione di animali selvatici: illegittima senza l’autorizzazione
La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di quattro daini custoditi all'interno di un parco faunistico senza le autorizzazioni ministeriali prescritte. Il gestore della struttura sosteneva la legittimità della custodia per via delle buone cure fornite agli esemplari e della richiesta di autorizzazione in corso. I giudici hanno stabilito che la detenzione di animali selvatici pericolosi per l'incolumità pubblica resta reato fino all'effettivo rilascio del titolo amministrativo. Il rispetto del benessere animale non sana l'assenza del permesso formale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il gestore al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Risarcimento danni da fauna selvatica: paga la Regione
Un'automobilista ha citato in giudizio la Regione per ottenere il risarcimento danni da fauna selvatica in seguito all'impatto tra la sua vettura e un cinghiale. La Corte d'Appello ha confermato la responsabilità della Regione, respingendo la tesi per cui la colpa fosse della Provincia delegata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione, stabilendo che la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione stessa, in quanto titolare della gestione della fauna. La Regione potrà eventualmente rivalersi sulla Provincia solo se dimostra una specifica inadempienza di quest'ultima. L'automobilista ottiene così la conferma definitiva del proprio diritto al risarcimento.
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Danni da fauna selvatica: la Regione risponde anche senza colpa
Un automobilista alla guida della propria vettura ha urtato un grosso cervo che ha improvvisamente attraversato una strada provinciale. La società proprietaria del veicolo ha chiesto il risarcimento dei danni alla Regione. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non provata la colpa dell'ente pubblico. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della società, stabilendo che la responsabilità per i danni da fauna selvatica è disciplinata dall'articolo 2052 c.c. e non dall'articolo 2043 c.c. Di conseguenza, spetta in via esclusiva alla Regione la legittimazione passiva. Il danneggiato deve solo dimostrare il nesso di causa tra l'animale e il sinistro, mentre la Regione deve provare il caso fortuito per liberarsi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Danni da fauna selvatica: la svolta che tutela i conducenti
Un'auto di proprietà de L'Impresa si scontra improvvisamente con un cervo su una strada statale. I giudici di merito rigettano la richiesta di risarcimento contro La Regione, ritenendo che spettasse al danneggiato dimostrare la colpa dell'ente pubblico. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo che per i danni da fauna selvatica si applica la responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 2052 del codice civile. Di conseguenza, spetta alla Pubblica Amministrazione dimostrare il caso fortuito per liberarsi, mentre il cittadino deve solo provare l'impatto e il danno subito. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Danno da fauna selvatica: cinghiale in strada, ma paga l’autista
La Corte di Cassazione ha negato il risarcimento a un'automobilista per i danni subiti dall'impatto con un cinghiale. La sentenza stabilisce un principio chiave sul danno da fauna selvatica: la responsabilità della Pubblica Amministrazione (la Regione) non è automatica. L'automobilista danneggiato ha l'onere di provare non solo l'incidente, ma anche di aver tenuto una condotta di guida prudente e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto. In assenza di questa prova, la domanda di risarcimento viene respinta, senza che l'Ente debba dimostrare il caso fortuito. In questo caso, la mancanza di prove sulla guida diligente dell'automobilista è stata decisiva.
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Danno da fauna selvatica: responsabilità e risarcimento
A seguito di un incidente stradale con un animale selvatico, un automobilista ha citato in giudizio l'ente regionale per il risarcimento. Dopo sentenze contrastanti nei primi due gradi, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: per il danno da fauna selvatica si applica la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2052 c.c. e non la regola generale dell'art. 2043 c.c. Ciò significa che l'onere di provare il caso fortuito grava sull'ente pubblico, facilitando la posizione del danneggiato. La Corte ha cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa per un nuovo esame basato su questo criterio.
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Danni fauna selvatica: Art. 2052 c.c. applicabile
Una automobilista ha subito danni alla propria auto a seguito di una collisione con un cinghiale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31342/2023, ha stabilito che la responsabilità per i danni da fauna selvatica è disciplinata dall'art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali) e non dalla regola generale dell'art. 2043 c.c. Anche se il danneggiato invoca la norma sbagliata, il giudice ha il dovere di applicare quella corretta in base al principio "iura novit curia". La sentenza di merito è stata cassata con rinvio.
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Guardia zoofila pubblico ufficiale: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per falsità ideologica in atto pubblico a carico di una guardia giurata zoofila. Il caso riguardava la falsa attestazione dello stato di abbandono di un pappagallo esotico. La sentenza stabilisce che la guardia zoofila, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, riveste la qualifica di pubblico ufficiale e i suoi verbali costituiscono atti pubblici, a prescindere dalla distinzione tra fauna selvatica e animali d'affezione.
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Danni da fauna selvatica: la Regione paga secondo 2052
Un automobilista ha subito un sinistro a causa dell'attraversamento di un capriolo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17253/2024, ha stabilito che in caso di danni da fauna selvatica, la responsabilità non va ricercata nell'art. 2043 c.c. (responsabilità per fatto illecito), ma nell'art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali). Di conseguenza, l'ente responsabile, individuato nella Regione, è tenuto al risarcimento a meno che non provi il caso fortuito. La Corte ha cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa per un nuovo esame basato su questo principio.
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Danni da fauna selvatica: rinvio alla pubblica udienza
Un imprenditore agricolo ha citato in giudizio una Regione per ottenere un indennizzo per i danni da fauna selvatica subiti. La Corte d'Appello ha accolto la richiesta, ma la Regione ha presentato ricorso in Cassazione sollevando complesse questioni di diritto regionale ed europeo, in particolare sulla compatibilità dell'indennizzo con le norme UE sugli aiuti di Stato. La Corte di Cassazione, rilevando la pendenza di una questione simile dinanzi alla Corte di Giustizia UE e la necessità di un esame approfondito, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rinviando la causa a una pubblica udienza per la decisione finale.
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Danni fauna selvatica: la responsabilità della Regione
Un automobilista ha subito danni materiali a seguito di una collisione con un cinghiale. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha chiarito che la responsabilità per i danni da fauna selvatica ricade sulla Pubblica Amministrazione (nella specie, la Regione) secondo il criterio della responsabilità oggettiva previsto dall'art. 2052 c.c. e non per la responsabilità da fatto illecito generico (art. 2043 c.c.). La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente applicato l'art. 2043 c.c., specificando che l'ente pubblico può liberarsi solo provando il caso fortuito, mentre il conducente deve dimostrare di aver adottato ogni cautela per evitare l'incidente.
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