Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento, lamentando la mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, sottolineando che le eccezioni relative alla notifica della cartella esattoriale devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado di giudizio. La tardiva contestazione ha reso inammissibili tutti i motivi di ricorso, inclusi quelli sulla prescrizione, poiché la validità della notifica non poteva più essere messa in discussione. La sentenza evidenzia il principio fondamentale della tempestività nel processo tributario.
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