La Corte di Cassazione conferma che ai fini del calcolo dell'indennità di espropriazione, il valore di un terreno va determinato in base alla sua destinazione urbanistica originaria, senza tener conto della nuova qualificazione (es. edificabile) introdotta dalla variante urbanistica finalizzata proprio all'espropriazione. Nel caso di specie, un terreno agricolo è stato correttamente valutato come tale, nonostante la variante lo avesse destinato a 'zona per attrezzature pubbliche'. La Corte ha rigettato il ricorso del proprietario che chiedeva un'indennità maggiore, basata sulla presunta edificabilità introdotta dal progetto pubblico.
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