L'Imputato, condannato per rapina aggravata, ha proposto ricorso lamentando la mancata notifica estratto contumaciale della sentenza di appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'omissione di tale adempimento non invalida la sentenza, trattandosi di un atto successivo alla sua emissione. Inoltre, a seguito della riforma del 2017, l'imputato non può più proporre personalmente ricorso in Cassazione, potere riservato al difensore. In presenza di un difensore di fiducia, si presume che la decisione di impugnare sia stata condivisa con l'assistito. Il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto troppo generico. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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